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	<title>Torquemada &#187; brigata libero mercato</title>
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	<description>Torquemada è una rivista di inquisizione telematica, uno spazio condiviso dove esprimere il proprio pensiero in modo libero, ben argomentato ma soprattutto incendiario</description>
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		<title>La  Proprietà PrOvata: cose che non vanno nell’articolo 42 della Costituzione</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 08:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Bresolin]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Durante il corso degli studi scolastici a tutti sarà certamente capitato di studiare, o almeno di leggere, la nostra Costituzione, di leggere attentamente i principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini e via discorrendo, e certamente vi sarete sicuramente domandati, scorrendola, ormai giunti a più di trenta e passa articoli….ma la proprietà privata? … dove l’hanno messa? che fina ha fatto? Mentre sale la vostra preoccupazione di averla magari saltata, distrattamente, arrivate all’articolo 42 e la trovate; finalmente, era ora! Certamente vi sarete domandati, dato che il 42 non è proprio un numero piccolo, perché non le abbiano dedicato,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="D" class="cap"><span>D</span></span>urante il corso degli studi scolastici a tutti sarà certamente capitato di studiare, o almeno di leggere, la nostra <b>Costituzione</b>, di leggere attentamente i principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini e via discorrendo, e certamente vi sarete sicuramente domandati, scorrendola, ormai giunti a più di trenta e passa articoli….ma la <b>proprietà privata</b>? … dove l’hanno messa? che fina ha fatto?</p>
<p>Mentre sale la vostra preoccupazione di averla magari saltata, distrattamente, arrivate all’<b>articolo 42</b> e la trovate; finalmente, era ora! Certamente vi sarete domandati, dato che il 42 non è proprio un numero piccolo, perché non le abbiano dedicato, data la sua grande importanza, un piccolo articoletto tra i sopracitati principi fondamentali, o almeno un cenno tra i diritti e i doveri dei cittadini (dove sarebbe stata in compagnia di altrettanti importantissimi diritti, come la libertà personale, di domicilio, di segretezza della corrispondenza)&#8230; <b>non è forse un diritto</b>? <b>Si</b>! ma l’avete trovata sbattuta lì tra i rapporti economici. <b>Perchè?</b></p>
<p><b>La parola ad un insigne costituzionalista.</b></p>
<p>Per cercare di dare una risposta esaustiva a questi interrogativi vorrei affidarmi all’autorevole voce di un Giudice emerito della Corte Costituzionale (di cui è stato Vice-Presidente), dove ha prestato i suoi alti servigi dal 2005 fino all’estate del 2014, <b>Luigi Mazzella</b>, intervistato dal giornalista torinese Sandro Gros-Pietro nel libro <b>“Debole di Costituzione”</b> (Mondadori). Il libro individua quelle che per l’insigne costituzionalista sono le “debolezze” della nostra Carta Fondamentale.</p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><b>Un passo indietro, la proprietà nel diritto romano. </b></p>
<p>A far meritare al nostro Paese la fama di <b>“culla del diritto”</b> è certamente stata la disciplina della proprietà nel diritto romano. I romani, un popolo stanziale, fondavano il proprio diritto su due pilastri: nel “<i>neminem laedere”</i>, cioè nell pacifica convivenza degli esseri umani nei loro rapporti reciproici, e nella <i>“proprietà privata”,</i> cioè nel rapporto dell’uomo con le cose (<i>res</i>).</p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><b>Il disposto Costituzionale.</b></p>
<p><b>L’articolo 42</b> stabilisce al primo comma che <i>“</i><i>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”. </i>Cosa ovvia! ma non è così. Perchè l’articolo prosegue con il secondo comma, che recita <i>“</i><i>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la </i><b><i>funzione sociale</i></b><i> e di renderla accessibile a tutti.”  “</i><b><i>Hic sunt Leones”</i></b> direbbero i romani. La <b>proprietà</b> è sempre stato <b>IL diritto individuale per eccellenza</b>, <b>cardine di ogni ordinamento giuridico</b> che si rispetti, come quello romano; ispirazione per le Costituzioni dei paesi occidentali. La nostra Carta <b>invece</b>, con il secondo comma, mette in luce la <b>prevalenza dell’aspetto economico della proprietà</b>, e non quello individuale che le è proprio, ecco perchè la sua disciplina è posta tra i rapporti economici: e non manca di sottolinearne chiaramente la <b>funzione sociale</b>.</p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><b>La funzione sociale della proprietà.</b></p>
<p>Negli ordinamenti d’impronta liberale costituisce un vero e proprio “<b>nonsense”</b>, una contraddizione in termini, predisporre degli strumenti giuridici per assicurare una “funzione sociale” alla proprietà degli individui.</p>
<p>La formulazione dell’articolo 42 risulta perciò<b> criptica e ambigua</b>, poiché risulta assai <b>complicato capire quale si la funzione sociale della proprietà di un privato cittadino</b>:</p>
<p>Le funzioni sono attività umane (es: le azioni di un individuo, di un organo, di un ente), e possono essere sì svolte anche nell’interesse di una collettività; ma non è così per <b>la proprietà privata</b>, che in quanto <i>res</i>, non assolve altra funzione se non quella di soddisfare l’interesse individuale a goderne per sé o per la propria famiglia. Così se la proprietà pubblica assolve propriamente ad una funzione sociale (es: il giardino pubblico) così non può essere per la proprietà privata (es: il giardino di una casa).</p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><b>Trovare un senso ad una disposizione “criptica”.</b></p>
<p>Nella nostra Carta si è voluto perseguire una linea di tendenza diversa da quella delle altre Costituzioni degli Stati occidentali. <b>Pur rimanendo la collettivizzazione della proprietà un concetto estraneo alla nostra Carta e tradizione giuridica</b>, <b>lo “spirito” dell’articolo 42 rimane contrario non solo a quello di altre Costituzioni, ma anche alla nostra più antica tradizione giuridica romanistica</b>. Quale dunque è il senso di una tale disposizione?</p>
<p><b>Tutto il disposto del secondo comma non è che in funzione del del terzo comma</b>, secondo cui <i>“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, </i><b><i>espropriata</i></b><i> per</i> <b><i>motivi d&#8217;interesse generale</i></b><i>”. </i></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><b>LA PROPRIETA’ PR</b><b>O</b><b>VATA: le problematiche per l’espropriazione e il diritto europeo.</b></p>
<p>Se apparentemente non sembrerebbero esservi sostanziali differenze con altri ordinamenti giuridici, il problema si pone in modo drammatico, con l’esporpirazione, per<b> l’entità degli indennizzi</b>. Il secondo comma serve per convalidare e rafforzare una vecchia prassi italiana; quella di corrispondere per i beni soggetti ad espropriazione, <b>un valore risibile</b>, molto lontano dal valore veniale o di mercato del bene, giustificandone l’espropriazione stessa con non ben definiti <b>motivi d&#8217;interesse generale</b><i>.</i></p>
<p>Il disposto dell’articolo 42, reboante e stentoreo, ha creato non gravi problemi  anche alla nostra stessa permanenza nell’Unione Europea. La <b>Corte Costituzionale</b> ha dovuto fare un<b> “triplo salto mortale” </b>per rendere coerenti con le più recenti (rispetto alla nostra costituzione) regole comunitarie, le nostre norme sugli indennizzi per i beni esporpriativi.</p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><b>Le responsabilità.</b></p>
<p>L’articolo 42 rimane una <b>prova</b> di come la nostra Costituzione, più che in altre Carte europee, abbia sofferto la presenza in parlamento di un <b>forte Partito Comunista</b>, che ha ispirato orientamenti tutt’altro che liberali, predisponendo un’<b>insufficiente tutela costituzionale</b> della proprietà privata. Oggi quel partito sembra essersi dissolto nel nulla, sepolto da quegli ideali cattolici propri della nostra cultura e tradizione, <b>anche se</b>, almeno nella sua componente politica di sinistra (Dossetti e La Pira), non erano molto dissimili da quelli marxistici. Anche se Papa Francesco ha detto che Marx non ha inventato nulla e che ha copiato le sue teorie da Cristo, si può dire che anche l’integralismo cattolico di Dossettiani, Lapiriani e Co., con il passare degli anni, si sia notevolmente diluito nei suoi eredi del Partito Democratico.</p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p>Si può concludere che in un periodo in cui si discute di<b> riforme costituzionali</b>, varrebbe la pena prendere in seria considerazione una ri-stesura completa dell’articolo 42, considerando il fatto che l’accenno alla <b>funzione sociale</b> della proprietà<b> ci abbia </b>notevolmente <b>complicato la vita</b>, non solo nel nostro ambito nazionale, ma anche a livello europeo: <b>eliminare tale accenno non sarebbe certo un male.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
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